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2. Il Congresso

15 July, 2009

  1. Il Congresso è la massima istanza della Federazione.
  2. Il Congresso si riunisce secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni, ed è convocato dal Segretario generale su decisione del Comitato Centrale.
  3. Il luogo, la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Comitato Centrale.
  4. La notifica della tenuta del Congresso deve essere fatta ai sindacati affiliati almeno quattro mesi prima.
  5. Il Congresso è composto da rappresentanti delle organizzazioni nazionali affiliate alla Federazione.
  6. Ogni organizzazione stabilisce il numero di rappresentanti al Congresso e ne assume le relative spese di rappresentanza. Le organizzazioni affiliate che necessitano un'assistenza finanziaria per partecipare al Congresso, devono prendere le disposizioni necessarie con il Segretario generale prima del Congresso.
  7. Un delegato può anche rappresentare più organizzazioni del suo paese.
  8. Questa facoltà viene concessa su richiesta scritta al Segretario generale, firmata dal principale funzionario dell'affiliata che delega la rappresentanza.
  9. Ha diritto di voto al Congresso l'organizzazione affiliata che ha adempiuto ai propri obblighi finanziari verso la FISM.
  10. Al di sotto dei 200.000 iscritti, i diritti di voto degli affiliati corrispondono alle iscrizioni. Al di sopra dei 200.000 iscritti i diritti di voto sono proporzionali alle quote versate in base all'Articolo 7.
  11. Il Congresso passerà in rassegna i rapporti, le mozioni e risoluzioni presentate dalle affiliate e dal Comitato Esecutivo.
  12. I rapporti e le mozioni per il Congresso devono essere ricevuti dal Segretario generale tre mesi prima della data del Congresso
  13. Il Segretario generale comunicherà le mozioni alle organizzazioni affiliate in tempo utile, affinchè possano darne conoscenza ai loro aderenti, prima del Congresso.
  14. I rapporti, le mozioni e le risoluzioni del Congresso sono adottati da una maggioranza semplice dei votanti; per la modifica dello Statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi.
  15. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede all'elezione a maggioranza semplice dei voti, del Presidente della Federazione, che deve rivestire una carica elettiva nella propria organizzazione.
  16. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti del Segretario Generale della Federazione.
  17. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione, a maggioranza semplice dei voti, del Vice Presidente della Federazione che deve rivestire una carica elettiva nella propria organizzazione.
  18. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltro all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei Segretari Generali Aggiunti della Federazione.
  19. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Comitato Esecutivo.
  20. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Collegio dei sindaci revisori dei conti.
  21. Il Congresso determina il proprio regolamento.