15 July, 2009
- Il Congresso è la massima istanza della Federazione.
- Il Congresso si riunisce secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni, ed è convocato dal Segretario generale su decisione del Comitato Centrale.
- Il luogo, la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Comitato Centrale.
- La notifica della tenuta del Congresso deve essere fatta ai sindacati affiliati almeno quattro mesi prima.
- Il Congresso è composto da rappresentanti delle organizzazioni nazionali affiliate alla Federazione.
- Ogni organizzazione stabilisce il numero di rappresentanti al Congresso e ne assume le relative spese di rappresentanza. Le organizzazioni affiliate che necessitano un'assistenza finanziaria per partecipare al Congresso, devono prendere le disposizioni necessarie con il Segretario generale prima del Congresso.
- Un delegato può anche rappresentare più organizzazioni del suo paese.
- Questa facoltà viene concessa su richiesta scritta al Segretario generale, firmata dal principale funzionario dell'affiliata che delega la rappresentanza.
- Ha diritto di voto al Congresso l'organizzazione affiliata che ha adempiuto ai propri obblighi finanziari verso la FISM.
- Al di sotto dei 200.000 iscritti, i diritti di voto degli affiliati corrispondono alle iscrizioni. Al di sopra dei 200.000 iscritti i diritti di voto sono proporzionali alle quote versate in base all'Articolo 7.
- Il Congresso passerà in rassegna i rapporti, le mozioni e risoluzioni presentate dalle affiliate e dal Comitato Esecutivo.
- I rapporti e le mozioni per il Congresso devono essere ricevuti dal Segretario generale tre mesi prima della data del Congresso
- Il Segretario generale comunicherà le mozioni alle organizzazioni affiliate in tempo utile, affinchè possano darne conoscenza ai loro aderenti, prima del Congresso.
- I rapporti, le mozioni e le risoluzioni del Congresso sono adottati da una maggioranza semplice dei votanti; per la modifica dello Statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede all'elezione a maggioranza semplice dei voti, del Presidente della Federazione, che deve rivestire una carica elettiva nella propria organizzazione.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti del Segretario Generale della Federazione.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione, a maggioranza semplice dei voti, del Vice Presidente della Federazione che deve rivestire una carica elettiva nella propria organizzazione.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltro all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei Segretari Generali Aggiunti della Federazione.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Comitato Esecutivo.
- Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Collegio dei sindaci revisori dei conti.
- Il Congresso determina il proprio regolamento.